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Regio decreto 443/1927

Art. 915 — Le ritenute a sconto del debito verso il conto rimonta devono aver principio dal primo giorno del mese succes…

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Art. 915. Le ritenute a sconto del debito verso il conto rimonta devono aver principio dal primo giorno del mese successivo quello in cui e' pagata l'anticipazione o e' accettato definitivamente il cavallo. Nelle cessioni di cavalli tra ufficiali la ritenuta ha pure principio dal primo giorno del mese successivo a quello della relativa autorizzazione ministeriale.

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