Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 443/1927Art. 916
Regio decreto 443/1927

Art. 916 — L'importo delle ritenute sull'indennita' cavalli o sullo stipendio va sempre a sconto del primo debito contra…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/916parte di Regio decreto 443/1927
Art. 916. L'importo delle ritenute sull'indennita' cavalli o sullo stipendio va sempre a sconto del primo debito contratto estinto questo va a sconto del secondo e cosi' di seguito. Il prezzo pel quale l'Amministrazione accetta in restituzione o in cessione un cavallo, il ricavato dalla vendita di un cavallo non idoneo e l'indennita' per perdita di un cavallo vanno a sconto del debito contratto pel cavallo di cui si tratta. Pero' le somma che venisse a risultare eccedente va a sconto del debito globale. Nelle cessioni di cavalli d'agevolezza tra ufficiali, l'eventuale debito da passare all'acquirente deve corrispondere a quello esistente pel cavallo ceduto. I versamenti volontari vanno a sconto del debito che l'ufficiale desidera estinguere.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗

← Art. 915 Art. 917 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.