Regio decreto 443/1927
Art. 914 — Per l'ufficiale al quale sia stata corrisposta un'anticipazione in denaro, o che abbia accettato definitivame…
Art. 914. Per l'ufficiale al quale sia stata corrisposta un'anticipazione in denaro, o che abbia accettato definitivamente un cavallo d'agevolezza distribuito dall'Amministrazione, e' istituito un conto rimonta, in cui sono tenuti in evidenza: debito, l'importo dell'anticipazione o il valore del cavallo distribuito; a credito, le ritenute sull'indennita' cavalli o sullo stipendio ed i versamenti comunque fatti a sconto del debito.
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