Regio decreto 443/1927
Art. 913 — Le spese di trasporto dei cavalli d'agevolezza ceduti a pagamento dall'Amministrazione, dal luogo di distribu…
Art. 913. Le spese di trasporto dei cavalli d'agevolezza ceduti a pagamento dall'Amministrazione, dal luogo di distribuzione alla sede di servizio degli ufficiali, come pure quelle dei cavalli medesimi restituiti nel periodo di guarentigia, sono a carico degli ufficiali, salvo che detta restituzione avvenga per vizi redibitori od altre malattie preesistenti alla distribuzione ed accertate, tali da menomarne l'attitudine al servizio, nel qual caso e' dovuto agli ufficiali anche il rimborso delle spese precedentemente sostenute pel ritiro dei cavalli. Le spese di trasporto dei cavalli d'agevolezza ancora vincolati pel tempo che vengono restituiti all'Amministrazione sono a carico di questa, fatta eccezione pel viaggio di ritorno alla sede di servizio degli ufficiali quando si avvalgano della facolta' di cui all'art. 905. Nelle restituzioni o cessioni all'Amministrazione dei cavalli d'agevolezza vincolati soltanto pel debito e nelle cessioni dei cavalli di proprieta' assoluta, le spese di trasporto sono sempre a carico degli ufficiali. Negli altri casi non contemplati dai precedenti commi, spetta al Ministero di determinare a chi debbano far carico le suddette spese.
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