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Regio decreto 443/1927

Art. 857 — I quadrupedi acquistati vengono assegnati ed inviati ai corpi o ai depositi d'allevamento colle norme determi…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/857parte di Regio decreto 443/1927
Art. 857. I quadrupedi acquistati vengono assegnati ed inviati ai corpi o ai depositi d'allevamento colle norme determinate dal Ministero. Ogni quadrupede e' accompagnato da uno stato signaletico compilato coi dati risultanti dagli atti d'incetta, e firmato dai componenti la commissione.

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