Regio decreto 443/1927
Art. 858 — I fondi occorrenti alle commissioni di rimonta per acquisti da farsi nel Regno, sono forniti dagli uffici di …
Art. 858. I fondi occorrenti alle commissioni di rimonta per acquisti da farsi nel Regno, sono forniti dagli uffici di contabilita' e di revisione di corpo d'armata entro i limiti delle assegnazioni all'uopo fatte dal Ministero. Gli assegni emessi dai predetti uffici sono esigibili con quietanza del presidente della commissione o delle persone da questo delegate, sotto l'osservanza delle norme comuni riflettenti la riscossione dei fondi.
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