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Regio decreto 443/1927

Art. 856 — L'atto d'incetta deve contenere tutte le indicazioni relative ai quadrupedi acquistati, le condizioni di guar…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/856parte di Regio decreto 443/1927
Art. 856. L'atto d'incetta deve contenere tutte le indicazioni relative ai quadrupedi acquistati, le condizioni di guarentigie od altre accettate dal venditore, e la quietanza del prezzo pagato. Gli atti d'incetta devono essere controfirmati dai componenti la commissione e da due testimoni.

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