Regio decreto 443/1927
Art. 856 — L'atto d'incetta deve contenere tutte le indicazioni relative ai quadrupedi acquistati, le condizioni di guar…
Art. 856. L'atto d'incetta deve contenere tutte le indicazioni relative ai quadrupedi acquistati, le condizioni di guarentigie od altre accettate dal venditore, e la quietanza del prezzo pagato. Gli atti d'incetta devono essere controfirmati dai componenti la commissione e da due testimoni.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.