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Regio decreto 443/1927

Art. 809 — Per la custodia dei fondi e per le operazioni di cassa si applicano norme analoghe a quelle stabilite pei reg…

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Art. 809. Per la custodia dei fondi e per le operazioni di cassa si applicano norme analoghe a quelle stabilite pei reggimenti, salvo che nella cassa corrente possono tenersi fondi fino al limite massimo di lire venticinquemila, limite che puo' essere superato solo quando occorra preparare il pagamento dello stipendio dei personali amministrati dall'ufficio.

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