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Regio decreto 443/1927

Art. 810 — I personali pei quali l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari tiene e rende conto degli assegn…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/810parte di Regio decreto 443/1927
Art. 810. I personali pei quali l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari tiene e rende conto degli assegni sono, oltre gli ufficiali, impiegati e marescialli effettivi all'ufficio, i seguenti: a) personali del Comando del Corpo di stato maggiore, di cui all'art. 437 del presente regolamento, e ufficiali e marescialli delle delegazioni trasporti militari; b) marescialli d'Italia e generali d'esercito; c) ufficiali generali e ufficiali di stato maggiore compresi nell'organico del Ministero della guerra, o ivi comandati; d) ufficiali di ogni arma e corpo addetti al gabinetto del Ministro della guerra ed alla segreteria del Sottosegretario di Stato; e) ufficiali generali ispettori ed ufficiali addetti ai loro uffici, meno gli ispettori di mobilitazione, compresi nella successiva lettera g); f) ufficiali superiori e inferiori compresi nell'organico del Ministero della guerra; g) personale dei comandi d'armata e dei comandi di grandi unita' di cui all'art. 440, coi rispettivi ispettori di mobilitazione; h) ufficiali addetti alle Case militari di S. M. il Re e dei Reali principi; i) ufficiali ed impiegati addetti alla direzione superiore delle costruzioni di artiglieria; l) ufficiali a disposizione del Ministero, eccettuati quelli dell'arma dei carabinieri Reali, pei quali si provvede a norma dell'art. 491; m) ufficiali addetti militari all'estero (per la parte che concerne gli assegni a carico del bilancio della guerra); n) ufficiali, sottufficiali e uomini di truppa in missione all'estero; o) impiegati civili delle amministrazioni militari comandati al Ministero; p) ufficiali ed impiegati che in eventuali circostanze sieno sottratti alla diretta dipendenza del rispettivo centro amministrativo. I personali di cui alle lettere b), c), d), e) sono amministrati, al pari di quelli della lettera a), per mezzo della sezione funzionante presso il Comando del Corpo di stato maggiore a norma dell'art. 437.

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