Regio decreto 443/1927
Art. 808 — Mancando il direttore dell'ufficio, lo sostituisce il capo dell'ufficio d'amministrazione, il quale cumula le…
Art. 808. Mancando il direttore dell'ufficio, lo sostituisce il capo dell'ufficio d'amministrazione, il quale cumula le due cariche. Mancando il capo dell'ufficio d'amministrazione, lo sostituisce l'ufficiale che lo segue immediatamente in grado ed in anzianita', salvo le incompatibilita' di cui all'art. 13 nel qual caso provvede alle sostituzioni il direttore dell'ufficio.
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