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Regio decreto 443/1927

Art. 708 — L'importo della retta e delle spese accessorie pel ricovero degli uomini di corpi armati dipendenti da altre …

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/708parte di Regio decreto 443/1927
Art. 708. L'importo della retta e delle spese accessorie pel ricovero degli uomini di corpi armati dipendenti da altre amministrazioni e' versato anticipatamente dalle amministrazioni stesse, a senso dell'art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511. L'importo delle anticipazioni e' stabilito, per ogni esercizio, d'accordo tra l'amministrazione militare e le varie amministrazioni interessate. A tal uopo, gli ospedali militari inviano al Ministero, con le modalita' da questo stabilite, una dimostrazione per ciascuna delle amministrazioni dalle quali dipendono i ricoverati, indicandovi distintamente: a) l'importo della retta per le giornate di ricovero, sia in ospedali militari, sia in ospedali civili, nonche' l'importo della retta a carico dei ricoverati che non l'abbiano pagata direttamente allo stabilimento; b) le spese accessorie, come i mezzi di viaggio forniti ai ricoverati all'uscita dai luoghi di cura, il valore degli oggetti di corredo od altri loro somministrati; c) le somme addebitate per danni e non pagate direttamente dagli interessati. Analoga dimostrazione e' anche compilata per i ricoverati appartenenti a marine estere.

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