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Regio decreto 443/1927

Art. 707 — L'importo della retta, per gli ufficiali, sottufficiali ed impiegati in servizio attivo, e' considerato come …

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Art. 707. L'importo della retta, per gli ufficiali, sottufficiali ed impiegati in servizio attivo, e' considerato come un'anticipazione di stipendio, o paga, ed e' ritenuto all'atto del pagamento degli assegni. La ritenuta e' fatta integralmente sullo stipendio o sulla paga per tutte le giornate di ricovero maturate alle rispettive scadenze dei pagamenti, e l'importo viene versato in tesoreria. I corpi che eseguiscono le ritenute ed i versamenti ne informano gli ospedali per i necessari controlli.

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