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Regio decreto 443/1927

Art. 709 — Tutte le altre persone ammesse nei luoghi di cura, a norma della lettera d) dell'art

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/709parte di Regio decreto 443/1927
Art. 709. Tutte le altre persone ammesse nei luoghi di cura, a norma della lettera d) dell'art. 683, e dell'art. 685, devono versare anticipatamente l'importo della retta al loro ingresso nei luoghi medesimi, nella misura da stabilirsi dal direttore e, in ogni caso, per un periodo non superiore ad un mese. Quando la degenza si protragga per un numero di giorni maggiore di quello pel quale e' stato fatto il versamento, deve essere fatta una nuova anticipazione con le stesse modalita' di cui al precedente comma.

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