Regio decreto 443/1927
Art. 687 — Nei presidi in cui non vi sia modo di dar ricovero agli ammalati in luoghi di cura dell'amministrazione milit…
Art. 687. Nei presidi in cui non vi sia modo di dar ricovero agli ammalati in luoghi di cura dell'amministrazione militare, gli ammalati medesimi possono essere fatti ricoverare in ospedali civili, con i quali sono stipulate apposite convenzioni su indicazioni delle direzioni di sanita'. Analogamente devono essere stipulate convenzioni con i manicomi designati dalle dette direzioni, pel ricovero dei militari che non possono essere curati altrimenti. Negli ospedali civili e nei manicomi possono essere ricoverati, per conto dell'Amministrazione militare, soltanto i sottufficiali, i militari di truppa e gli ufficiali del presidio e sue dipendenze, che cadono ammalati mentre sono in servizio o in licenza.
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