Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 443/1927Art. 688
Regio decreto 443/1927

Art. 688 — Gli uomini dell'esercito che entrano negli ospedali sono muniti d'apposito Biglietto d'entrata; gli altri dev…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/688parte di Regio decreto 443/1927
Art. 688. Gli uomini dell'esercito che entrano negli ospedali sono muniti d'apposito Biglietto d'entrata; gli altri devono essere muniti di un documento equivalente. Qualora fossero sprovvisti del detto biglietto o documento, gli ospedali devono darne subito partecipazione all'Amministrazione alla quale l'ammalato appartiene.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗

← Art. 687 Art. 689 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.