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Regio decreto 443/1927

Art. 686 — Negli Ospedali militari nelle sedi di porto possono essere pure ricoverati, per disposizione del comandante d…

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Art. 686. Negli Ospedali militari nelle sedi di porto possono essere pure ricoverati, per disposizione del comandante del presidio, uomini delle marine da guerra di altre nazioni imbarcati su navi di passaggio.

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