Regio decreto 443/1927
Art. 686 — Negli Ospedali militari nelle sedi di porto possono essere pure ricoverati, per disposizione del comandante d…
Art. 686. Negli Ospedali militari nelle sedi di porto possono essere pure ricoverati, per disposizione del comandante del presidio, uomini delle marine da guerra di altre nazioni imbarcati su navi di passaggio.
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