Regio decreto 443/1927
Art. 66 — Gli uffici amministrativi del Ministero, di concerto con la ragioneria centrale, stabiliscono le assegnazioni…
Art. 66. Gli uffici amministrativi del Ministero, di concerto con la ragioneria centrale, stabiliscono le assegnazioni per i singoli corpi e distintamente per capitoli di bilancio. Le assegnazioni sono dal Ministero comunicate ai corpi ed ai comandi di corpo d'armata.
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