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Regio decreto 443/1927

Art. 66 — Gli uffici amministrativi del Ministero, di concerto con la ragioneria centrale, stabiliscono le assegnazioni…

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Art. 66. Gli uffici amministrativi del Ministero, di concerto con la ragioneria centrale, stabiliscono le assegnazioni per i singoli corpi e distintamente per capitoli di bilancio. Le assegnazioni sono dal Ministero comunicate ai corpi ed ai comandi di corpo d'armata.

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