Regio decreto 443/1927
Art. 67 — Nel corso dell'esercizio, nei periodi stabiliti dal Ministero della guerra, i corpi, in base ai risultati dei…
Art. 67. Nel corso dell'esercizio, nei periodi stabiliti dal Ministero della guerra, i corpi, in base ai risultati dei conti della gestione trascorsa, comunicano al comando del corpo d'armata (ufficio di contabilita' e di revisione) le giornate di presenza effettivamente verificatesi, e chiedono le assegnazioni suppletive o propongono le diminuzioni di quelle gia' avute all'inizio dell'esercizio, in dipendenza sia della maggiore o minore forza, sia di qualunque altra causa. Le comunicazioni suddette debbono dai corpi essere inviate anche se negative.
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