Regio decreto 443/1927
Art. 65 — Il comando del corpo d'armata, in base alle previsioni di cui all'articolo precedente, raccolte dagli uffici …
Art. 65. Il comando del corpo d'armata, in base alle previsioni di cui all'articolo precedente, raccolte dagli uffici di contabilita' e di revisione, ed agli altri elementi in suo possesso, accerta, per mezzo dell'ispettore amministrativo territoriale, il fabbisogno per tutto l'esercizio finanziario di ogni ente della circoscrizione e per capitoli del bilancio. Sulla base di tale fabbisogno l'ufficio di contabilita' e di revisione richiede ai competenti uffici del Ministero, per il tramite della ragioneria centrale del Ministero, le relative assegnazioni.
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