Regio decreto 443/1927
Art. 605 — Le gestioni delle mense ufficiali permanenti, delle mense sottufficiali di governo, delle mense allievi, e di…
Art. 605. Le gestioni delle mense ufficiali permanenti, delle mense sottufficiali di governo, delle mense allievi, e di quelle che venissero istituite per il personale famigliare son regolate da speciali disposizioni. Per i militari di truppa addetti come personale di governo o attendenti e' preparato il rancio con le norme stabilite per i corpi.
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