Regio decreto 443/1927
Art. 604 — L'ufficio d'amministrazione, oltre a disimpegnare le attribuzioni proprie a tutti gli altri consimili uffici …
Art. 604. L'ufficio d'amministrazione, oltre a disimpegnare le attribuzioni proprie a tutti gli altri consimili uffici dei corpi per quanto riguarda l'amministrazione degli ufficiali, dei sottoufficiali e dei militari di truppa addetti al rispettivo istituto, provvede alla speciale gestione delle spese per il funzionamento della scuola e per l'istruzione degli allievi.
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