Regio decreto 443/1927
Art. 606 — Alle scuole sono addetti preparatori di gabinetto, famigli e operai; essi fanno parte del personale salariato…
Art. 606. Alle scuole sono addetti preparatori di gabinetto, famigli e operai; essi fanno parte del personale salariato dello Stato, e sono sottoposti a tutte le norme per tale personale stabilite. Il trattamento, le attribuzioni e il numero dei preparatori di gabinetto, dei famigli e degli operai, di cui al comma precedente, sono regolati da speciali disposizioni.
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