Regio decreto 443/1927
Art. 576 — Al militare che abbia fatto uso per undici o piu' anni consecutivi di uno stesso cavallo puo' essere data all…
Art. 576. Al militare che abbia fatto uso per undici o piu' anni consecutivi di uno stesso cavallo puo' essere data alla fine dell'undicesimo anno, ed alla fine di ogni anno successivo fino a che continui a tenere il medesimo cavallo, una rimunerazione nella misura da stabilirsi dal Ministero. Cosi' pure puo' essere data una rimunerazione al militare che abbia tenuto un cavallo gia' in servizio per un anno o piu' oltre la durata attribuitagli a norma dell'art. 571.
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