Regio decreto 443/1927
Art. 577 — I cavalli di truppa sono dalle legioni iscritti in apposito Ruolo, nel quale sono pure notati i militari ai q…
Art. 577. I cavalli di truppa sono dalle legioni iscritti in apposito Ruolo, nel quale sono pure notati i militari ai quali i cavalli sono assegnati. Per ogni cavallo distribuito e' dall'ufficio d'amministrazione della legione impiantato un Foglio di governo in doppio esemplare, uno dei quali e' tenuto dall'ufficio medesimo e l'altro dal comando di tenenza o di sezione da cui dipende il militare che ha il cavallo in consegna. Sui fogli di governo vanno registrate le variazioni e tutti i fatti che possono aver prodotto un maggior deperimento del cavallo od anche essere causa della sua morte o riforma, analogamente a quanto si fa sui libretti personali giusta l'art. 573. Le variazioni sono dai comandi di tenenza o di sezione comunicate alla legione con apposita annotazione nel rapporto-situazione.
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