Regio decreto 443/1927
Art. 575 — Nel caso che qualche cavallo muoia o venga riformato, la commissione riconosce se, ed in quanto, la morte o i…
Art. 575. Nel caso che qualche cavallo muoia o venga riformato, la commissione riconosce se, ed in quanto, la morte o i difetti che causarono la riforma possano attribuirsi a colpa o negligenza del militare a cui era assegnato, e determina, per conseguenza, se e quali somme siano da addebitarsi ad esso militare come responsabile del danno.
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