Regio decreto 443/1927
Art. 571 — Ai cavalli gia' in servizio e' attribuita dalla commissione di cui all'art
Art. 571. Ai cavalli gia' in servizio e' attribuita dalla commissione di cui all'art. 560, quando vengono consegnati ai militari, una durata pari al tempo che ancora occorra affinche' essi raggiungano i dieci anni di servizio. La durata e' sempre fissata in anni interi, abbandonandosi i periodi di 6 mesi o meno, e calcolando per un anno intero quelli superiori. Le quote annuali di deprezzamento sono calcolate sul rapporto tra il valore attribuito al cavallo, diminuito di lire cinquecento, e il numero degli anni di servizio assegnatigli.
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