Regio decreto 443/1927
Art. 572 — La durata del servizio dei cavalli decorre sempre dal primo giorno del mese in cui essi vengono dati in distr…
Art. 572. La durata del servizio dei cavalli decorre sempre dal primo giorno del mese in cui essi vengono dati in distribuzione ai militari. Le quote annuali di deprezzamento sono regolate secondo l'anno solare e si conteggiano percio' al 31 dicembre d'ogni anno. Per gli anni non compiuti si calcolano tanti dodicesimi della quota annuale quanti sono i mesi utili per la durata, considerando i mesi incominciati come finiti.
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