Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 443/1927Art. 570
Regio decreto 443/1927

Art. 570 — Nei riguardi contabili, la durata normale del servizio dei cavalli di rimonta e' fissata in dieci anni, e si …

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/570parte di Regio decreto 443/1927
Art. 570. Nei riguardi contabili, la durata normale del servizio dei cavalli di rimonta e' fissata in dieci anni, e si presume che dopo il decimo anno i cavalli conservino un valore di lire cinquecento. Per ciascuno dei primi anni si calcola quindi un deprezzamento pari al decimo della differenza tra il prezzo di costo e la somma di lire cinquecento. Trascorsi dieci anni non si calcolano piu' quote di deprezzamento e il cavallo, finche' resta in servizio, conserva il valore contabile di lire cinquecento.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗

← Art. 569 Art. 571 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.