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Regio decreto 443/1927

Art. 569 — I cavalli che si rendono inabili a continuare il servizio sono riformati per deliberazione della commissione …

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/569parte di Regio decreto 443/1927
Art. 569. I cavalli che si rendono inabili a continuare il servizio sono riformati per deliberazione della commissione di cui all'art. 560. Copia del verbale della commissione, con l'elenco dei cavalli riformati, e' trasmesso al Comando generale dell'Arma, al quale spetta dare l'autorizzazione per la vendita. Il ricavato dalla vendita dei cavalli e' versato in tesoreria a favore dell'Erario.

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