Regio decreto 443/1927
Art. 533 — Per gli uomini trasferiti ad altra residenza, o aggregati ad altra legione o stazione, il conto del vitto e' …
Art. 533. Per gli uomini trasferiti ad altra residenza, o aggregati ad altra legione o stazione, il conto del vitto e' liquidato all'atto della partenza in ragione dei giorni trascorsi. In questi casi il comandante della stazione, prelevato dal fondo permanente l'importo del vitto e delle eventuali anticipazioni di cui all'art. 529, rimette il resto, in pacco suggellato, al militare partente, il quale lo reca alla nuova destinazione. L'ammontare del residuo fondo e' pure segnato sul foglio di viaggio del militare.
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