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Regio decreto 443/1927

Art. 532 — Il vitto deve esse regolato in modo che lo scotto rimanga costantemente in convenienti limiti

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/532parte di Regio decreto 443/1927
Art. 532. Il vitto deve esse regolato in modo che lo scotto rimanga costantemente in convenienti limiti. La liquidazione dei conti e il riparto delle spese tra i conviventi hanno luogo mese per mese. La tangente dovuta da ognuno viene ritenuta sugli assegni spettantigli, ricostituendosi cosi' i fondi permanenti presso i comandi di stazione.

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