Regio decreto 443/1927
Art. 532 — Il vitto deve esse regolato in modo che lo scotto rimanga costantemente in convenienti limiti
Art. 532. Il vitto deve esse regolato in modo che lo scotto rimanga costantemente in convenienti limiti. La liquidazione dei conti e il riparto delle spese tra i conviventi hanno luogo mese per mese. La tangente dovuta da ognuno viene ritenuta sugli assegni spettantigli, ricostituendosi cosi' i fondi permanenti presso i comandi di stazione.
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