Regio decreto 443/1927
Art. 534 — Pei militari che debbono essere ricoverati in uno stabilimento sanitario fuori della propria residenza si seg…
Art. 534. Pei militari che debbono essere ricoverati in uno stabilimento sanitario fuori della propria residenza si seguono le norme dell'articolo precedente. Pero' il fondo permanente e' dai militari stessi lasciato in consegna al comandante della stazione carabinieri piu' prossima allo stabilimento, il quale lo completa, poi, colla somma che riceve per le paghe a norma dell'art. 515, e lo riconsegna agl'interessati alla uscita dal luogo di cura.
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