Regio decreto 443/1927
Art. 481 — Approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, e dopo registrato alla Corte dei con…
Art. 481. Approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, e dopo registrato alla Corte dei conti il decreto di riparto della somma da anticipare dal Tesoro in conto corrente ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge predetta, il Ministero della guerra domanda a quello delle finanze di mettere a disposizione la somma stessa accreditandola all'Amministrazione militare in un conto corrente presso la Tesoreria centrale.
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