Regio decreto 443/1927
Art. 482 — Il Ministero della guerra, ricevuto l'accreditamento di cui all'articolo precedente, emette a favore di ogni …
Art. 482. Il Ministero della guerra, ricevuto l'accreditamento di cui all'articolo precedente, emette a favore di ogni ufficio di contabilita' e di revisione di corpo d'armata ordini di pagamento per l'importo complessivo delle somme assegnate a tutti i corpi della rispettiva circoscrizione. Gli ordini sono firmati dal Ministro della guerra o dai funzionari dal medesimo delegati per la firma dei mandati di pagamento a carico del bilancio, sono muniti del visto del capo ragioniere del Ministero e contengono la clausola di versamento nelle contabilita' speciali. Essi hanno corso con le stesse formalita' stabilite per i mandati di pagamento a carico del bilancio.
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