Regio decreto 443/1927
Art. 480 — Gli ordinativi di pagamento sulle contabilita' speciali sono validi sino al 25 giugno dell'esercizio finanzia…
Art. 480. Gli ordinativi di pagamento sulle contabilita' speciali sono validi sino al 25 giugno dell'esercizio finanziario in cui sono stati emessi. Quelli non pagati entro tale termine si intendono annullati e il loro importo e' dedotto dalle contabilita'. Le somme rimaste da pagare per effetto dell'annullamento di cui al comma precedente sono soddisfatte, su domanda del creditore, con l'emissione di un nuovo ordinativo di pagamento sulla contabilita' speciale.
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