Regio decreto 443/1927
Art. 455 — Per l'esplicazione degli atti di cui al n
Art. 455. Per l'esplicazione degli atti di cui al n. 3° dell'art. 452, l'ispettore amministrativo puo' richiedere all'ente stipulante i documenti e i chiarimenti che creda necessari ed utili, e, compiuto l'esame, emette per iscritto il suo parere. Cosi' pure esprime il suo parere scritto sulle domande dell'altra parte contraente durante lo svolgimento dell'atto, nonche' sullo svincolo delle cauzioni a contratto ultimato.
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