Regio decreto 443/1927
Art. 456 — A contratto approvato, l'ispettore, nei casi in cui e' prescritto dalla legge, ne trasmette copia, insieme co…
Art. 456. A contratto approvato, l'ispettore, nei casi in cui e' prescritto dalla legge, ne trasmette copia, insieme col decreto e gli altri documenti giustificativi, alla ragioneria centrale del Ministero della guerra per gli ulteriori provvedimenti. Nessuna comunicazione deve essere fatta per i contratti il cui importo non superi le lire ventimila, ed i pagamenti dei quali debbano essere effettuati coi fondi delle anticipazioni.
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