Regio decreto 443/1927
Art. 454 — Ogni qualvolta l'ispettore creda necessario far visite ai corpi della propria circoscrizione, o di farle eseg…
Art. 454. Ogni qualvolta l'ispettore creda necessario far visite ai corpi della propria circoscrizione, o di farle eseguire dai funzionari da lui dipendenti, o di recarsi, per ragione del suo servizio, presso il Ministero della guerra, deve informarne il comandante del corpo d'armata.
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