Regio decreto 443/1927
Art. 418 — Nei riparti inferiori al battaglione, i documenti sono tenuti dal comandante del distaccamento
Art. 418. Nei riparti inferiori al battaglione, i documenti sono tenuti dal comandante del distaccamento. Quando pero' siano presenti alla sede del comando due o piu' ufficiali subalterni, il comandante, se capitano, ne sceglie uno per farsi coadiuvare nella tenuta degli atti contabili.
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