Regio decreto 443/1927
Art. 417 — I vari registri e quaderni sono tenuti, nei distaccamenti di battaglione o di forza superiore, dall'ufficiale…
Art. 417. I vari registri e quaderni sono tenuti, nei distaccamenti di battaglione o di forza superiore, dall'ufficiale di contabilita'. Tutti gli atti ed i titoli giustificativi delle operazioni di cassa e di magazzino debbono essere firmati dall'ufficiale di contabilita' e dal comandante del distaccamento.
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