Regio decreto 443/1927
Art. 419 — I riparti di truppa, che partono in distaccamento, sono forniti dei fondi in danaro che, presumibilmente, abb…
Art. 419. I riparti di truppa, che partono in distaccamento, sono forniti dei fondi in danaro che, presumibilmente, abbisognino per quindici giorni. Successivamente i distaccamenti ne vengono riforniti per cura del proprio ufficio d'amministrazione o direttamente o richiedendo all'ufficio di contabilita' e di revisione del corpo d'armata l'emissione di assegni a favore dei distaccamenti stessi.
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