Regio decreto 443/1927
Art. 401 — Per il servizio della manutenzione delle armi nel magazzino e per quello delle riparazioni che si fanno press…
Art. 401. Per il servizio della manutenzione delle armi nel magazzino e per quello delle riparazioni che si fanno presso il magazzino stesso, e' nominato in ogni corpo un ufficiale d'armamento, il quale ha la responsabilita' del servizio indipendentemente da quella che spetta al gestore e agli altri agenti. Presso i distaccamenti le funzioni di ufficiali d'armamento sono disimpegnate da un ufficiale appositamente delegato. Per le armi in distribuzione alla truppa, la responsabilita' del servizio spetta al comandante della compagnia.
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