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Regio decreto 443/1927

Art. 402 — Presso ciascun corpo e' istituito un fondo di riserva delle parti d'armi e bufetterie di ricambio ed accessor…

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Art. 402. Presso ciascun corpo e' istituito un fondo di riserva delle parti d'armi e bufetterie di ricambio ed accessori occorrenti per il servizio di riparazione e rinnovazione delle rispettive dotazioni. Tali materiali sono prelevati dai corpi presso le direzioni e gli stabilimenti d'artiglieria o del genio, conteggiandone l'importo con le norme dell'art. 400.

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