Regio decreto 443/1927
Art. 400 — Le riparazioni eseguite presso le direzioni e gli stabili menti d'artiglieria, automobilistici e del genio so…
Art. 400. Le riparazioni eseguite presso le direzioni e gli stabili menti d'artiglieria, automobilistici e del genio sono effettuate con addebito del corrispondente prezzo sulle assegnazioni per prelevamenti in natura, delle quali i corpi dispongono a carico dei diversi capitoli di spesa. All'uopo, i corpi rilasciano alle direzioni ed agli stabilimenti anzidetti apposita dichiarazione, a conferma dell'esecuzione dei lavori e dell'avvenuto addebito sulle predette assegnazioni in natura. Le dichiarazioni di cui al precedente comma sono fatte pervenire al competente ufficio del Ministero, per l'eventuale riassegnazione di fondi ai capitoli relativi ai materiali di artiglieria, del genio ed automobilistici. I corpi tengono conto dell'importo delle riparazioni di cui sopra per giustificare che le spese sono state contenute nei limiti assegnati dal Ministero.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.