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Regio decreto 443/1927

Art. 317 — Nelle cessioni in occasione dei cambi di guarnigione, i corpi interessati delegano sempre un ufficiale per fa…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/317parte di Regio decreto 443/1927
Art. 317. Nelle cessioni in occasione dei cambi di guarnigione, i corpi interessati delegano sempre un ufficiale per fare la rimessione o ricevere la consegna degli effetti. Questa e' fatta constare con apposito processo verbale, nel quale viene dichiarato lo stato d'uso in cui gli oggetti si trovano al momento della cessione. Dove sorgessero controversie tra le parti, viene richiesto al comando del presidio l'intervento di altro ufficiale, preferibilmente di artiglieria, se si tratta di armi e carreggio. Quando i comandanti dei corpi, o chi li rappresenta, non restassero soddisfatti delle proposte fatte dal detto ufficiale, questi, con particolareggiato processo verbale, da firmarsi dalle parti interessate, deferisce la questione, per una definitiva decisione, al comandante del presidio, se questi e' ufficiale generale, e, in caso diverso, al comando della divisione.

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