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Regio decreto 443/1927

Art. 318 — Anche in tutte le altre occasioni di cessione, prelevamento o versamento di materiale i corpi sia cedenti che…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/318parte di Regio decreto 443/1927
Art. 318. Anche in tutte le altre occasioni di cessione, prelevamento o versamento di materiale i corpi sia cedenti che riceventi delegano un ufficiale per l'accertamento della quantita' e condizione delle robe cedute o prelevate. Quando il corpo cedente non risiede nella stessa citta' del corpo ricevente il suo rappresentante e' nominato dal comandante del presidio cui appartiene quest'ultimo corpo, su richiesta del medesimo. Per la consegna, e nel caso di divergenze, si procede come nell'articolo precedente. Pero', nei casi di cessioni tra corpi residenti in localita' diverse, la decisione definitiva nelle contestazioni e' deferita al comandante della divisione, se i due corpi risiedono nella stessa divisione; al comandante del corpo d'armata, se risiedono nelle due divisioni dello stesso corpo d'armata; al Ministero, negli altri casi. E', ad ogni modo, vietato di respingere al mittente i materiali ricevuti, senza l'autorizzazione delle autorita' predette. In caso, pero', di assoluta urgenza, possono essere richiesti altri materiali, riferendone contemporaneamente alle autorita' medesime.

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