Regio decreto 443/1927
Art. 316 — I comandanti di corpo d'armata hanno l'obbligo di rendersi conto della consistenza delle dotazioni, e a tal u…
Art. 316. I comandanti di corpo d'armata hanno l'obbligo di rendersi conto della consistenza delle dotazioni, e a tal uopo i corpi dipendenti debbono trasmettere loro apposite Dimostrazioni periodiche, in base alle quali i detti comandanti dispongono per gli spostamenti ed i ripianamenti necessari.
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