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Regio decreto 443/1927

Art. 315 — Le dotazioni dei vari materiali, di ciascun corpo deve essere fornito, sono determinate dal Ministero e devon…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/315parte di Regio decreto 443/1927
Art. 315. Le dotazioni dei vari materiali, di ciascun corpo deve essere fornito, sono determinate dal Ministero e devono essere mantenute costantemente a numero. L'adempimento di quest'ultima disposizione e' particolarmente affidata al capo dell'ufficio di amministrazione.

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