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Regio decreto 443/1927

Art. 296 — I fondi pel primo impianto dell'officina dei maniscalchi possono essere anticipati dal corpo col fondo scorta…

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Art. 296. I fondi pel primo impianto dell'officina dei maniscalchi possono essere anticipati dal corpo col fondo scorta purche' non oltre la somma di lire duemila, costituendo gli individui debitori verso la cassa e provvedendo alla estinzione del debito colla ritenuta non minore del quinto dell'importo mensile dei lavori da essi fatti.

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