Regio decreto 443/1927
Art. 295 — I corpi ed i distaccamenti che non hanno maniscalchi militari provvedono al servizio della ferratura ad econo…
Art. 295. I corpi ed i distaccamenti che non hanno maniscalchi militari provvedono al servizio della ferratura ad economia, o con quote fisse mensili o giornaliere, come il gestore ravvisera' piu' conveniente di stabilire, valendosi, dove sia possibile, preferibilmente dell'opera dei maniscalchi di altro corpo.
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