Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 443/1927Art. 295
Regio decreto 443/1927

Art. 295 — I corpi ed i distaccamenti che non hanno maniscalchi militari provvedono al servizio della ferratura ad econo…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/295parte di Regio decreto 443/1927
Art. 295. I corpi ed i distaccamenti che non hanno maniscalchi militari provvedono al servizio della ferratura ad economia, o con quote fisse mensili o giornaliere, come il gestore ravvisera' piu' conveniente di stabilire, valendosi, dove sia possibile, preferibilmente dell'opera dei maniscalchi di altro corpo.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗

← Art. 294 Art. 296 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.